Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le
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mandamentali ed eventuali Sottocommissioni per il periodo dal 1° luglio 1948 al 30 settembre 1949.
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La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le
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mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle
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Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi
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documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o
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comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste